2023©RES LEGIS Studio Legale Associato - Cod. Fisc. P.IVA 12845490965
Art. 8 L 247/2012
Impegno solenne
1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
CODICE ETICO
RES LEGIS è un’associazione tra avvocati con sede in Milano, piazza Buonarroti, 25.
I Soci dello Studio hanno approvato il presente Codice Etico (il “Codice” o il “Codice Etico”), che identifica i valori e criteri di condotta ai quali deve attenersi ogni componente dello stesso.
Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il Codice Etico si applica ai soci, ai consulenti, ai collaboratori e ai dipendenti di tutte le sedi dello Studio, nonché a qualsiasi altro soggetto che agisca in nome o nell’interesse dello Studio (di seguito i “Collaboratori”).
Tutti i Soci e i Collaboratori sono obbligati ad osservare i principi di cui al presente Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice Etico costituisce parte essenziale della prestazione di lavoro e professionale.
Il presente Codice Etico fa salva l’applicazione delle norme di legge, nonché dei contratti di lavoro e delle procedure interne, applicabili ai Collaboratori,
Articolo 2 – Principi generali
I Collaboratori osservano i più elevati standard di condotta etica. Nell’assolvimento dei propri compiti essi devono agire con onestà, decoro, discrezione, correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti degli altri membri dello Studio, nonché verso i clienti dello Studio medesimo.
I professionisti dello Studio sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice Deontologico Forense, nonché in conformità alla legislazione professionale e alle applicabili norme vigenti in Italia.
Le attività svolte dai Destinatari del presente Codice devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione dello Studio.
Articolo 3 – Doveri di diligenza e competenza professionale
I professionisti dello Studio sono tenuti ad adempiere i propri doveri professionali con diligenza, nonché a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolgono la propria attività; pertanto, l’assolvimento dell’onere formativo previsto dall’ordinamento professionale costituisce parte integrate degli impegni inerenti all’attività presso lo studio associato.
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Articolo 4 – Dovere di riservatezza
I Soci e i Collaboratori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui vengano a conoscenza e si obbligano a non divulgare con alcun mezzo informazioni non di pubblico dominio relative ai clienti ed agli incarichi affidati allo Studio.
I Soci e i Collaboratori sono tenuti a rispettare l’obbligo del segreto professionale e ad assicurare la massima riservatezza in relazione alle notizie e alle informazioni direttamente o indirettamente apprese dai clienti e dai soggetti con cui entrano in contatto nell’ambito della propria attività professionale, nell’osservanza delle norme giuridiche vigenti e di quelle espressamente previste per il trattamento dei dati personali, anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con lo Studio.
Articolo 5 – Dovere di onestà
I Soci e i Collaboratori devono svolgere la propria attività professionale con rettitudine e onestà, astenendosi da condotte illecite e dal porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi che possano anche potenzialmente incidere sul rapporto di fiducia che deve rimanere intatto tra lo Studio, i suoi componenti e collaboratori, e i propri clienti.
Articolo 6 – Divieto di comportamenti discriminatori
I Soci e i Collaboratori si astengono da ogni discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alla provenienza sociale, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, nei confronti di ogni soggetto che per qualsiasi ragione abbia rapporti con lo Studio.
Articolo 7 – Compliance
I Soci e i Collaboratori non possono assumere incarichi di difesa o di consulenza laddove ravvisino un potenziale conflitto di interessi tra lo studio e i clienti, né potranno assumere incarichi di nessun tipo contro un proprio ex cliente in conformità a quanto stabilito dagli artt. 9, 24 e 68 dell’ordinamento professionale.
I Soci e i Collaboratori non utilizzano informazioni riservate alle quali essi abbiano accesso al fine di effettuare operazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, per proprio conto oppure per conto di terzi.
Nella gestione dei propri beni personali, i Soci e i Collaboratori agiscono in modo da garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse nello svolgimento delle proprie funzioni e responsabilità, astenendosi, tra l’altro, da qualunque uso di informazioni privilegiate o riservate, essendo in ogni caso vietato l’utilizzo di qualsiasi informazione privilegiata o riservata al fine di effettuare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, operazioni di investimento di qualunque natura.
I Soci e i Collaboratori osservano le normative vigenti e le direttive dello Studio in materia di antiriciclaggio, insider trading e trattamento dei dati personali.
Articolo 8 – Rapporti con enti politici e iniziative sociali
Lo Studio non concede, direttamente o indirettamente, finanziamenti a partiti od organizzazioni politiche in Italia o all’estero, loro rappresentanti o candidati.
L’eventuale partecipazione dei Soci o Collaboratori a partiti od organizzazioni politiche – ovvero il finanziamento degli stessi – avviene nel pieno rispetto della normativa applicabile, a titolo esclusivamente personale e senza coinvolgimento dello Studio.
Articolo 9 – Rapporti con le autorità
I rapporti con la magistratura, i pubblici ufficiali e le altre autorità devono essere improntati alla dignità e al rispetto dei rispettivi ruoli quali si convengono alle reciproche funzioni.
I Soci e i Collaboratori sono tenuti a prestare, nel rispetto del segreto professionale e delle norme deontologiche e di legge vigenti, la massima correttezza e collaborazione all'Autorità Giudiziaria ed alle pubbliche autorità compatibilmente con il proprio ruolo di difensore dell’assistito.
Articolo 10 – Violazione del Codice Etico
Ferme restando le sanzioni previste dalla legge e/o dall’ordinamento professionale, l’inosservanza del presente Codice Etico costituisce una violazione del rapporto fiduciario con lo Studio che può di conseguenza adottare misure adeguate e proporzionate nei confronti dei Destinatari del presente Codice che se ne rendessero responsabili.
Articolo 11 – Aggiornamento del Codice Etico
Il presente Codice può essere oggetto di periodica verifica, ed eventuale aggiornamento, da parte dei Soci dello Studio.
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